Noesis vi informa che il 18 gennaio 2011 l'Europarlamento ha approvato il testo di un nuovo regolamento destinato ad abrogare la direttiva "Prodotti da costruzione" del Consiglio 89/106/CEE e ad introdurre una serie di obblighi relativi all'etichettatura dei materiali da costruzione che contengono sostanze pericolose, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori edili e delle persone in genere.

 Le regole relative ai prodotti da costruzione rivestono molteplici piani d'interesse, sia per i produttori e per le relative dinamiche di mercato, sia per i lavoratori e sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro sia pure per gli utenti in generale. Appare interessante richiamare brevemente il percorso che ha portato alla bozza di Regolamento approvata dal Parlamento europeo.

LA DIRETTIVA "PRODOTTI DA COSTRUZIONE"
La direttiva "Prodotti da costruzione" (direttiva 89/106/CEE) che verrà abrogata dal pubblicando Regolamento ha certamente avuto il pregio di introdurre a livello comunitario una disciplina tesa ad assicurare la libera circolazione dell'insieme dei prodotti da costruzione nell'Unione, grazie ad un comune linguaggio tecnico, rappresentato da norme armonizzate e omologazioni tecniche europee, che i costruttori hanno potuto utilizzare per descrivere le prestazioni dei loro prodotti (prodotti definiti da tale normativa come quelli destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione).

La direttiva 89/106/CEE ha, tra l'altro, stabilito che potessero beneficiare del marchio "CE" soltanto i prodotti da costruzione conformi alle norme degli Stati UE in cui sono state recepite le norme armonizzate, o che avessero avuto un benestare tecnico europeo o, in mancanza, in base alle specifiche tecniche nazionali, autorizzate dal Comitato permanente per la costruzione.

Proprio con riferimento al marchio "CE", peraltro, sono stati posti in evidenza, con lo scorrere degli anni, alcuni "limiti" della direttiva 89/106/CEE (anche in base alla differente trasposizione che è stata operata dagli Stati o a causa di norme di prassi che, in alcuni casi, hanno subordinato la commercializzazione di un prodotto proveniente da un altro Stato comunitario, al requisito dell'apposizione del marchio "CE", "forzando" le disposizioni della direttiva – v. Causa C-385/10, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2010 — Elenca Srl/Ministero dell'Interno).

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE [COM(2008) 311 DEF.]
Dopo quasi vent'anni di "onorata" applicazione della direttiva 89/106/CEE, dunque, il Parlamento ha presentato una proposta per sostituirla con un regolamento che introducesse delle disposizioni semplificate sui prodotti da costruzione.

L'obiettivo principale del testo proposto è di riuscire contribuire ad armonizzare il mercato interno, favorendo contestualmente una politica industriale sostenibile. In particolare, si è avvertita l'esigenza di chiarire il significato specifico del marchio "CE", di definire criteri più rigorosi per la designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) - nell'ottica di accrescere la credibilità del sistema – nonché di rafforzare la vigilanza del mercato.

La proposta, inoltre:
- punta ad accogliere le istanze delle imprese di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese per ottenere il marchio "CE, gravanti soprattutto sulle microimprese;
- definisce gli obblighi degli operatori economici con particolare riferimento alla redazione della documentazione tecnica.
- mira a garantire informazioni affidabili e precise sulle prestazioni dei prodotti da costruzione.

LA RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 18 GENNAIO 2011
Come accennato, il Parlamento europeo ha approvato, il 18 gennaio 2011, la "Posizione Comune" definita in seconda lettura in vista dell'adozione del nuovo regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio "che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE". Successivamente, ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Venendo al testo del provvedimento approvato, e riallacciandoci a quanto poco sopra illustrato, si rileva, innanzitutto, che l'ottavo considerando della bozza di Regolamento afferma che "Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE".

L'articolo 1 definisce l'oggetto: "Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".

Si presentano come interessanti anche le definizioni dettate dall'articolo 2, tra le quali si segnalano le seguenti:
- "prodotto da costruzione": qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- "kit": un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE, PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA DURANTE L'INTERO CICLO DI VITA DELLE OPERE DA COSTRUZIONE
Molte modifiche apportate dal Consiglio al testo hanno il fine di assicurare una maggiore tutela dell'ambiente della sicurezza dei lavoratori. In proposito si segnala che l'Allegato I ("Requisiti di base delle opere da costruzione") dispone espressamente che "Le opere da costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere".

Ulteriormente, il punto 3 (Igiene, salute e ambiente) dell'Allegato I sottolinea che "Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione [...]".

LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
L'art. 4 è dedicato alla "Dichiarazione di prestazione e marcatura CE" e sostanzialmente stabilisce che "Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione":
- il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. (art. 4, comma 1);
- le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione (art. 4, comma 2). Ulteriormente, il fabbricante, nel redigere la dichiarazione di prestazione, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata, presumendo che essa sia precisa e affidabile (art. 4, comma 3). In altre parole, il nuovo regolamento rende necessaria per ogni prodotto da costruzione la "dichiarazione di prestazione", la quale dovrò riportare le informazioni sulle sostanze pericolose, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dalle norme in materia di salute e di sicurezza.

L'art. 5 prevede i casi di deroga all'obbligo di redazione della "dichiarazione di prestazione", mentre l'art. 6 ne precisa il contenuto.

LA MARCATURA CE
Il testo del futuro regolamento prevede che alla marcatura CE si applichino i principi generali di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE potrà essere apposta soltanto sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente ai citati articoli 4 e 6. Con l'apposizione della marcatura CE, in pratica, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. Inoltre, si prevede che per qualsiasi prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea. La marcatura CE dovrà essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE dovrà innanzitutto essere seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, nonché, tra l'altro, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione.

SEMPLIFICAZIONI PER LE "MICRO-IMPRESE"
Il provvedimento precisa dettagliatamente gli obblighi delle singole categorie di operatori economici e cioè i fabbricanti (art. 11) e i loro mandatari (art. 12), gli importatori (art. 13) e i distributori (art. 14). Il testo contiene, poi, molte altre norme (molte di tipo tecnico) relative alle Autorità notificanti e agli Organismi di Notifica, ai TAB (organismi di valutazione tecnica) e ai loro obblighi, al "Documento di valutazione europea", nonché talune norme in tema di procedure semplificate.

Tra queste, vi sono alcune disposizioni che prevedono la possibilità di impiego di procedure semplificate da parte delle microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.

Tali microimprese potranno eventualmente scegliere le nuove procedure semplificate di valutazione delle prestazioni dei loro prodotti da costruzione, sempre che tali beni siano ancora conformi ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica (e dovranno poter sempre dimostrare l'equivalenza delle procedure impiegate con le procedure fissate nelle norme armonizzate).

TEMPISTICA ED ENTRATA IN VIGORE
Si rammenta che per l'entrata in vigore del regolamento bisognerà attendere i successivi 20 giorni dalla sua pubblicazione sulla GUUE, fermo restando che il testo stabilisce che molte delle sue norme (gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'art. 65 e l'art. 66 nonché gli allegati I, II, III e V) si potranno applicare soltanto dal 1° luglio 2013, così da consentire alle imprese di prepararsi per tempo alle nuove regole.

Cordiali Saluti