Calcestruzzo preconfezionato.
Con D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30 sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Il D.M. 14.01.2008 al punto 11.2.8 dispone che gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto ed attrezzature idonee a provare, valutare e a correggere la qualità del prodotto.
Relativamente alla produzione del calcestruzzo si distinguono le seguenti tipologie:
1. calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;
2. calcestruzzo prodotto nell’ambito di impianti e stabilimenti industrializzati di prefabbricazione (fissi);
3. calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei);
Allo scopo di rispondere al requisito, gli impianti devono dotarsi entro il 30 giugno 2009 di un sistema di controllo permanente della produzione, che si configura al concetto di produzione in fabbrica ai fini di una dichiarazione di conformità del fabbricante, del tutto assimilabile a quella prevista dal DPR 246 del 21 aprile del 1993 recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.
In analogia con quanto previsto dal DPR 246 del 21 aprile del 1993 art.7 lett.B procedura 1 (sistemi di attestazione della conformità 2+), tale attestazione di conformità del produttore deve essere rilasciata sulla base della certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un Organismo terzo indipendente che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
L’obbligo dell’attestazione non comporta l’introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, al contrario un’Azienda certificata UNI EN ISO 9001 dovrà comunque predisporre un controllo del processo di produzione e farlo attestare da un Organismo terzo indipendente.

Calcestruzzo preconfezionato.

 
Con D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30 sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Il D.M. 14.01.2008 al punto 11.2.8 dispone che gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto ed attrezzature idonee a provare, valutare e a correggere la qualità del prodotto.
Relativamente alla produzione del calcestruzzo si distinguono le seguenti tipologie:


1. calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

2. calcestruzzo prodotto nell’ambito di impianti e stabilimenti industrializzati di prefabbricazione (fissi);

3. calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).


Allo scopo di rispondere al requisito, gli impianti devono dotarsi entro il 30 giugno 2009 di un sistema di controllo permanente della produzione, che si configura al concetto di produzione in fabbrica ai fini di una dichiarazione di conformità del fabbricante, del tutto assimilabile a quella prevista dal DPR 246 del 21 aprile del 1993 recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.


In analogia con quanto previsto dal DPR 246 del 21 aprile del 1993 art.7 lett.B procedura 1 (sistemi di attestazione della conformità 2+), tale attestazione di conformità del produttore deve essere rilasciata sulla base della certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un Organismo terzo indipendente che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

L’obbligo dell’attestazione non comporta l’introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, al contrario un’Azienda certificata UNI EN ISO 9001 dovrà comunque predisporre un controllo del processo di produzione e farlo attestare da un Organismo terzo indipendente.